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U3 FEDERAZIONE SVIZZERA DELLE UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ

 

pdfStatuti 2022

 

STATUTI

 

Traduzione del testo francese
Versione 2022

 

Nota preliminare: i nomi maschili o femminili in questi statuti valgono per entrambi i sessi.

 

 

PREAMBOLO

1 Nel 1996, il Comitato di collegamento delle università della terza età in Svizzera decise di fondare un'organizzazione ombrello, la Federazione svizzera delle università della terza età "U3 Schweiz Suisse Svizzera".

2 Sui loro siti, le università della terza età svolgono una funzione ponte tra l'università e la società. Completano il sistema educativo con le loro offerte, ponendo l’accento su estese opportunità di educazione permanente destinate alle generazioni di anziani e sulla loro presenza attiva in eventi sociali, culturali e politici.

 

I  FONDAMENTI

 

Art. 1   Nome, sede

Col nome di "Federazione Svizzera delle Università della Terza Età" e l'indirizzo Internet "UNI-3.CH" esiste – con sede a Berna – un'associazione senza scopo di lucro, politicamente e confessionalmente neutrale, ai sensi dell'art. 60 e seguenti del CC svizzero.

Art. 2   Scopo, obiettivi e compiti

1 Lo scopo della Federazione è quello di proteggere gli interessi comuni delle università della terza età, per facilitare lo scambio reciproco di esperienze, per mantenere le relazioni con i comitati e le istituzioni e per attuare progetti comuni in conformità con la visione e con la missione dell'associazione, rappresentandoli con le organizzazioni interessate.

2 La Federazione persegue i seguenti obiettivi e assume i seguenti compiti:

  1. informazioni reciproche e scambio regolare di esperienze per promuovere e sviluppare la formazione degli anziani;
  2. rappresentazione degli interessi comuni dei membri presso le autorità, e le organizzazioni politiche, sociali e culturali, nonché verso il pubblico in patria e all'estero;
  3. pianificazione e realizzazione di progetti d’interesse generale per la formazione degli anziani;
  4. elaborazione di misure di natura politica, giuridica o altro che facilitino l'arricchimento e il rinnovamento della conoscenza degli anziani;
  5. mantenimento di relazioni con università, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche e le loro organizzazioni di vertice in Svizzera e all'estero.

II  AFFILIAZIONE 

 

Art. 3   Membri

1 Le università affiliate sono attualmente le seguenti: Basilea, Berna (sezioni di lingua tedesca e di lingua francese), Ginevra, Lucerna, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Zurigo. Esse costituiscono i nove membri della Federazione con diritto di voto.

2 La costituzione di questa Federazione non modifica in alcun modo lo status giuridico dei membri. Ognuna delle università della terza età affiliate alla Federazione si organizza in modo autonomo.

3 Altre università della terza età possono essere affiliate come membri a condizione che beneficino di un accordo di sponsorizzazione o di un altro accordo equivalente con un'università-madre.

4 Ogni università della terza età affiliata alla Federazione è di seguito designata come membro.

5 Un membro può lasciare la Federazione in qualsiasi momento previa notifica scritta al Segretariato generale per la fine dell'esercizio finanziario annuale.

6 I membri che violano gravemente gli interessi della Federazione possono essere esclusi dall'Assemblea generale.

7 I membri uscenti non hanno diritto ai beni dell'associazione. È escluso il rimborso dei contributi annuali.

 

III  ORGANIZZAZIONE

 

Art. 4   Organi

La Federazione comprende i seguenti organi:

  1. l'Assemblea generale
  2. il Comitato
  3. l'organismo di revisione

Art. 5   L'Assemblea generale 5.1 Composizione e diritto di voto

1 L'Assemblea generale è composta dei delegati di ciascun membro.

2 Ogni università della terza età nomina i propri delegati (1-3 persone) scegliendoli tra membri della presidenza o della direzione.

3 Ogni delegazione ha diritto a un voto.

 

5.2 Competenze

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

  1. elezione del presidente e degli altri membri del Comitato;
  2. adozione di risoluzioni su richiesta dei membri;
  3. adozione di risoluzioni su questioni proposte dal Comitato;
  4. ammissione di nuove università della terza età come membri (art. 3);
  5. nomina di delegati della Federazione in organismi ufficiali, istituzioni regionali, nazionali o internazionali con obiettivi simili;
  6. fissazione della quota annuale;
  7. approvazione della relazione annuale, dei conti della Federazione e della relazione dell'organismo di vigilanza;
  8. approvazione delle condizioni di remunerazione del Comitato;
  9. approvazione del piano d’attività e del relativo finanziamento;
  10. approvazione dello scarico al Comitato;
  11. definizione di regolamenti;
  12. designazione dell'organo di vigilanza;
  13. decisione relativa allo scioglimento della Federazione.

5.3 Organizzazione

1 Il presidente o uno dei vicepresidenti dirige l'Assemblea generale e le riunioni del Comitato.

2 I delegati si riuniscono almeno una volta all'anno durante un'Assemblea generale su convocazione del presidente.

3 Se necessario, possono essere convocate altre riunioni su iniziativa di almeno un terzo dei membri o del Comitato.

4 La convocazione e l'ordine del giorno di un'Assemblea generale devono pervenire ai membri con almeno dieci giorni di anticipo. L'invio può essere effettuato per posta o e-mail.

5 Per quanto possibile, ogni membro a turno ospita un'Assemblea generale della Federazione. Il membro ospitante si occupa dell'organizzazione. I costi sono a carico della Federazione.

6 Se necessario, l'Assemblea generale può svolgersi sotto forma di videoconferenza.

7 In caso di impedimento, i membri possono anche partecipare alle riunioni in videoconferenza.


5.4 Votazione

1 L'Assemblea generale può decidere validamente quando sono rappresentati almeno i due terzi dei membri.

2 L'Assemblea generale prende le sue decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità, decide il presidente.

3 Se necessario, le decisioni possono essere prese anche mediante la loro messa in circolazione.

4 La maggioranza dei due terzi dei membri rappresentati è richiesta per la modifica degli statuti, per l'ammissione di nuovi membri o l'esclusione di membri.

 

5.5 Comunicazione

I partecipanti si esprimono nella loro lingua madre.

 

 

Art. 6   Il Comitato

 

6.1 Composizione

1 Il Comitato è composto §dai seguenti membri:

  1. il presidente*
    *è possibile anche una copresidenza 
  2. due vicepresidenti
  3. il segretario generale

2 Il Comitato si costituisce da sé.

 

6.2 Compiti, competenze

1 Il Comitato rappresenta la Federazione all'esterno.

2 Il Comitato ha in particolare i seguenti compiti e competenze:

  1. prepara l'ordine del giorno delle Assemblee generali e si occupa delle domande da sottoporre all'Assemblea generale;
  2. decide su questioni relative alle attività della Federazione su richiesta di almeno un membro;
  3. può decidere di sottoporre all'Assemblea generale qualsiasi domanda che ritenga interessi la Federazione nel suo insieme o uno dei suoi membri;
  4. se necessario, può invitare alle sue riunioni o alle Assemblee generali altre persone, che hanno voce consultiva;
  5. può creare commissioni per determinati compiti e progetti e scioglierle alla fine del mandato; delle commissioni, oltre ai membri della Federazione, possono far parte anche specialisti esterni;
  6. propone all'Assemblea generale come utilizzare il risultato d’esercizio.

 

6.3 La presidenza

1 Il presidente e i due vicepresidenti sono eletti dall'Assemblea generale per un periodo di due anni; il loro mandato può essere rinnovato. Se possibile, devono rappresentare le varie regioni linguistiche.

2 Il presidente dirige il Comitato e l'Assemblea generale, rappresenta la Federazione all'esterno e si occupa di tutti i compiti che non sono di competenza di un altro organo.

3 In assenza del presidente, la direzione è garantita dal primo vicepresidente e in sua assenza dal secondo vicepresidente.

 

6.4 Il Segretariato generale

1 Il Segretario generale è eletto dall'Assemblea generale per un periodo di due anni. Il suo mandato può essere rinnovato.

2 Si occupa del verbale e della corrispondenza ed è responsabile della contabilità.

 

 

Art. 7 Finanza e contabilità

 

7.1 Risorse

Le risorse della Federazione sono le quote associative, le donazioni, i lasciti, le sovvenzioni e contributi vari, il reddito da capitale.

 

7.2 Durata dell'esercizio

L'esercizio finanziario va dal 1 ° gennaio al 31 dicembre.

 

7.3 Diritto di firma

Il diritto di firma è regolato dal Comitato.

 

7.4 Responsabilità

La responsabilità della Federazione si estende solo entro i limiti del suo patrimonio.

 

 

Art. 8 Organismo di revisione

1 L'organismo di controllo verifica annualmente i conti della Federazione e allestisce un rapporto all'attenzione dell'Assemblea generale. Una copia di questo rapporto viene inviata in anticipo al presidente.

2 L'organo di vigilanza viene rinnovato ogni anno dall'Assemblea generale.

 

 

IV  DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 9 Scioglimento della Federazione

1 La decisione di sciogliere la Federazione deve essere presa all'unanimità dai membri.

2 In caso di scioglimento, il capitale rimanente viene suddiviso tra i membri in proporzione ai contributi versati durante la loro affiliazione alla Federazione o viene lasciato in eredità a opere di pubblica utilità designate dall'Assemblea generale.

3 Il verbale dell'Assemblea generale che decide lo scioglimento della Federazione deve essere redatto e approvato immediatamente.

 

Art. 10 Entrata in vigore

1 I presenti statuti sostituiscono qualsiasi versione precedente, in particolare gli "Statuti della Federazione svizzera delle università della terza età" del 3 settembre 2014.

2 I nuovi "Statuti della Federazione Svizzera delle Università della Terza Età" sono stati adottati all'unanimità durante l'Assemblea generale del 2 giugno 2020; entrano in vigore con effetto immediato.

3 L'articolo 6 dello Statuto è stato specificato all'Assemblea Generale del 2 novembre 2022 e approvato all'unanimità.

  

Berna, 2 novembre 2022

Il presidente:

Prof em. Dott. Pasqualina Perrig-Chiello

Il segretario generale:

Eric Lauper